Un recente articolo [traduzione e adattamenti di Carlo Schena (1)] sintetizza la tesi del libro True or False Pope: Refuting Sedevacantism and other Modern Errors, di John Salza e Robert Siscoe.
Sia il libro che l’articolo si basano sulla supposta Inscindibilità di munus e ministerium, ovvero la tesi data dalla verita’ della seguente:
Proposizione Logica #1 (P.1): la sola cessione del Ministerium (ovvero l’esercizio del Munus Petrinus) implica necessariamente anche la cessione del Munus Petrinus stesso (ovvero le sue funzioni spirituali “Orandi” e “Patiendi” (2)). In altre parole: i due elementi Ministerium e Munus Petrinus non possono essere separati).
QUALE SAREBBE PRECISAMENTE LA “RATIO” (la motivazione) CHE DOVREBBE PROVARE LA TESI?
Secondo John Salza e Robert Siscoe la ragione sarebbe la verita’ della seguente
Proposizione Logica #2 (P.2): “ciò che rende un uomo Papa è il possesso della giurisdizione dell’ufficio papale.”
REFUTAZIONE RAZIONALE (CONFUTAZIONE DELLA CONFUTAZIONE!)
La refutazione razionale e’ basata su tre distinte considerazioni:
PRIMA CONSIDERAZIONE: falsita’ della P.2
Notiamo innanzitutto che per “giurisdizione” si intende l’attività e l’organizzazione dello Stato, diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto. Nel diritto ecclesiastico, invece, la giurisdizione e’ la potestà di governo nei confronti dei fedeli. Quindi la giurisdizione dell’ufficio papale e’ la potesta di governo come Papa.
Ne consegue che P.2 e’ palesemente falsa in quanto appartiene alle proposizioni logiche che sono vere solo se le stesse proposizioni sono vere! Infatti Infatti la P.2 afferma che cio che rende Papa un uomo e’ che abbia la potesta’ di Papa! In altre parole, secondo questa proposizione cio che lo rende Papa e’ averne la potesta (cioe’ essere Papa!).
SECONDA CONSIDERAZIONE: controesempio a P.2
Possedere la potesta’ dell’ufficio papale non significa necessariamente essere Papa. Infatti anche un anti-papa puo’ possedere almeno temporaneamente (sia pur illegittimamente in base al codice canonico), ovvero finche’ non viene dichiarato non-canonicamente eletto oppure eretico, scomunicato e/o apostata, e quindi dichiarato decaduto dall’ufficio papale.
TERZA CONSIDERAZIONE: controesempio alla P.1
Il Ministerium, ovvero l’esercizio pratico del Munus Petrinus, e l’esercizio delle corrispondenti funzioni spirituali “Orandi” e “Patienti” dello stesso Munus Petrinus stesso sono aspetti e funzioni ben distinte. Cosi e’ perfettamente possibile concepire, da parte del Papa regnante, la cessione del puro esercizio pratico delle sue funzioni (ovvero il Ministerium), senza che questo comporti la sua decadenza da Papa, ovvero la Cessione del Munus Petrinus.
Inoltre e’ ben nota la posizione dello stesso Benedetto XVI secondo cui il Munus Petrinus non e’ revocabile.
Secondo Benedetto XVI il Munus e’ come il sacerdozio ed e’ pertanto eterno. Il papa non puo’ quindi rinunziarvi. Il Munus, secondo Benedetto XVI, attiene soprattutto alla responsabilita’ morale del pontefice di fronte a Dio, significa che e’ anche moralmente responsabile di fronte al popolo di Dio. Il detentore del Munus e’ pertanto per definizione il Vicario di Cristo e quindi il papa (4a). Cio’ significa che la sua autorita’ di Vicario di Cristo permane anche dopo la rinuncia al suo esercizio (ovvero la cessione dell’Officium o Ministerium).
QUARTA CONSIDERAZIONE: controesempio alla P.1
Munus e ministerium sono manifestamente separabili. Infatti questa separazione avviene DE FACTO E NON DE IURE proprio nella sede impedita, quanto il papa è prigioniero, conserva l’essere papa, ma perde la possibilità di FARE il papa.(3)
Un ulteriore controesempio è che IN SEDE IMPEDITA IL PAPA RINUNCIA (per causa di forza maggiore) PROPRIO AL MINISTERIUM (3), cioè a “fare il papa” causa prigionia. Quindi, senza violentare il diritto canonico e il latino, la più ovvia e naturale realtà è quella dell’annuncio di una prossimo impedimento, di una perdita subìta del ministerium.
QUINTA CONSIDERAZIONE: refutazione della P.1
Ma c’e’ un ulteriore argomenti a favore della separazione di Munus e ministerium. Che siano manifestamente separabili emerge dal libro del 2010 “Luce del Mondo” di Benedetto XVI. Infatti lo stesso Benedetto XVI dichiara che non sarebbe mai possibile da parte sua rinunciare al Munus Petrinus in quanto questo avrebbe carattere eterno! Avendo fatto questa dichiarazione nella sua piena potesta’ di papa questa dichiarazione, in base al Canone 331, ha valore assoluto (4)
CONCLUSIONE
La conclusione e’ quindi duplice:
– Ministerium e Munus Petrinus sono indipendenti, al punto che Benedetto XVI afferma che il secondo non e’ revocabile!
– il possesso (anche temporaneo) della giurisdizione (la potesta’) di Papa non implica necessariamente che sia canonicamente Papa (*). Infatti anche un anti-papa puo’ possedere almeno temporaneamente (sia pur illegittimamente in base al codice canonico), la potesta’ di Papa.
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(1) “Robert Siscoe, BXV, Rinuncia. Breve Confutazione di Alcune Teorie Insostenibili”, traduzione di Carlo Schena, 7 Gennaio 2023, https://www.marcotosatti.com/2023/01/07/robert-siscoe-bxvi-rinuncia-breve-confutazione-di-alcune-teorie-insostenibili/
(2) PARTE #1 – ANALISI DEL PRIMO ARTICOLO (PUBBLICATO NEL 2013) SULLA QUESTIONE DELLA DECLARATIO DI BENEDETTO XVI, Max Tex, 11/02/2022, https://www.revelationvirgo.org/2022/02/11/ecco-il-primo-articolo-del-18-febbraio-2013-sulla-questione-delle-mancate-dimissioni-dal-munus-da-parte-di-benedetto-xvi/
PARTE #2 – ANALISI DEL PRIMO ARTICOLO (PUBBLICATO NEL 2013) SULLA QUESTIONE DELLA DECLARATIO DI BENEDETTO XVI, Max Tex, 13/02/2022, https://www.revelationvirgo.org/2022/02/13/parte-2-analisi-del-primo-articolo-del-18-febbraio-2013-sulla-questione-della-declaratio-di-benedetto-xvi/
(*) riguardo alla possibilita’ di un papa invalidamente eletto da menzionare la profezia di San Francesco. Vedasi: Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, (R. Washbourne, Paternoster Row, London, 1882) pg. 248-250.
(3) Di Sorco, Valli e Viganò contro Ratzinger, ma pro Bergoglio e il futuro antipapa, A.Cionci, https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/35818815/di-sorco-valli-e-vigano-contro-ratzinger-ma-pro-bergoglio-e-il-prossimo-antipapa.html?fbclid=IwAR1KMKd1jOVOQQZMZTJEDMQtvBfC_7rNWlxUzkwifSpc6OVFwgyJRdvd97M
4) IL CANONE 331
(Latino) Can. 331 — Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.
(italiano) “Can. 331 – Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.“