Dopo l’incredibile dichiarazione di Mons.Vigano’ (A) secondo la quale non avremmo “L’AUTORITA’ PER DIRE CHE BERGOGLIO NON E’ IL PAPA!” – peraltro immediatamente refutabile sulla base della Legge Canonica – si pone la Magna Quaestio su come procedere per superare la pretesa empasse (B).
Dovere di tutti i cristiani rimasti fedeli al Depositum Fidei – MA IN PRIMIS DEI VESCOVI E CARDINALI (di nomina pre-Bergoglio) – e’ quello di dichiarare pubblicamente quale sia l’interpretazione corretta della Declaratio di Benedetto XVI.
PRECISAMENTE CHE:
Bergoglio non e’ papà canonicamente eletto sulla base dell’art.#76 della Legge Canonica Universi Dominici Gregis, che stabilisce la nullità dell’atto (la rinuncia di Benedetto XVI) sulla sola base della sua DUBBIA VALIDITA.
LE PROVE INCONFUTABILI:
1) Nella Declaratio La rinuncia al Munus (Petrinus) non viene chiaramente menzionata (e dovrebbe esserlo).
2) La Declaratio dell’11/02/2013, Benedetto XVI si discosta dal dettato codiciale (CAN 332 § 2.) (cit. 1).
3) Al contrario di 1), lo stesso Munus viene esplicitamente conservato da Benedetto XVI (cit.2). Cio’ risulta con chiarezza assoluta da quanto dichiarato (sia in precedenza che dopo) dallo stesso PPBXVI in merito all’impossibilita’ di rinuncia al Munus in quanto “eterno“. Infatti scrive Ratzinger riguardo al Munus Petrinus che quest’ultimo non può essere ad tempus. “Il “sempre” è anche un “per sempre” – non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo”. Infatti oltre all’esercizio attivo (potestas iurisdictionis) c’e’ ne e’ anche un passivo (le funzioni orandi e patiendi; vedasi al riguardo cit.1). A comprova:
a) nella Declaratio Benedetto XVI afferma: “Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim” (traduzione: “Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio“).
b) Il fondamento teologico giuridico della Declaratio è la plenitudo potestatis sancita dal can. 331 (cit-2). Proprio nell’insieme delle potestà inerenti l’ufficio è compresa anche la potestà privativa ovvero la facoltà libera e insindacabile di rinunciare a tutte le potestà stesse senza con cio’ rinunciare al Munus.
ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA: Inoltre cio’ e’ confermato dalla sua decisione successiva di dichiararsi “papa emerito” (di vestire la veste papale bianca, mantenere l’anello papale, ecc.), nonche’ ribadito anche da Mons. Gaenswein (cit.3) suo segretario quando nel 2015 avrebbe parlato di “ministero allargato” in riferimento allo stesso stato), in quanto dichiara la sua decisione di dedicarsi alla sua funzione spirituale (preghiera continua e alla espiazione, ovvero le funzioni spirituali del Munus Petrinus) in supporto della Chiesa.
4) Benedetto XVI con la sua Declaratio dell’11/02/2013 ha inteso dimettersi soltanto dall’Officium/Ministerium (ovvero l’esercizio del Munus Petrinus) e non dal Munus (Petrinus) stesso, ovvero l’incarico conferitogli (da Gesu’ Cristo tramite il Concistoro dell’aprile 2005) di Vicario di Cristo (cit.1).
E su questa stessa base aprirebbe anche la legittima successione papale alla quale potrebbero partecipare solo i cardinali di nomina pre-Bergoglio.
Siamo (ancora forse per poco) giusto in tempo per farlo.
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