1 – LE MANOVRE DELLA MASSONERIA
Con riferimento all’incredibile episodio del 30/01/2023 relativo al (fallito e manifestamente invalido) tentativo di RIELEZIONE DI BERGOGLIO come successore di Benedetto XVI (1) val la pena soffermarsi ancora sulle possibili conclusioni (2).
La fallita elezione rappresenta senza alcun dubbio il tentativo da parte della massoneria di penetrare e distruggere il Piccolo Resto fedele alla memoria di Benedetto XVI e alla tradizione cattolica.
Ma rappresenta anche il fallimento della Massoneria, costretta a svelare i suoi piani (ma anche rivelarne le persone coinvolte!). Adesso e’ infatti diventato chiaro: si tratta del tentativo di sostenere tesi UNA CUM di vario tipo!
2 – IL DISPERATO TENTATIVO DI RIELEZIONE DI BERGOGLIO
Oltre al demenziale (e disperato) tentativo di dichiarare validi I RITI RELIGIOSI UNA CUM BERGOGLIO (3), UN NUOVEO TENTATIVO EMERGE (ALTRETTANTO DEMENZIALE): QUELLO DI RIELEGGERE BERGOGLIO!
Ma quale ne sarebbe la pretesa giustificazione? La tesi (4) e’ che vi sarebbe il precedente rappresentato dall’elezione di un eretico al soglio pontificio. Si tratterebbe di Eugenio I (regnante durante il breve periodo 654-657) il quale fu eletto direttamente dall’imperatore Costante II – e quindi invalidamente – mentre era ancora regnante il papa Martino I. Si ebbe pertanto per un anno 654-655 la situazione anomale in cui convissero simultaneamente due papi, di cui uno nominato invalidamente dall’imperatore. La situazione fu sanata dalle dimissioni che Martino I decise di dare, essendo prigioniero di Costante II a Costantinopoli, allo scopo di assicurare la validita’ della successione apostolica da parte di Eugenio I. Quindi di fatto fu Martino I a nominare il suo successore in Eugenio I.
3 – LA BOLLA PAPALE DI PAOLO IV ESCLUDE DEFINITIVAMENTE L’ELEZIONE DI UN ERETICO
Tuttavia la possibilita’ di elezione al soglio papale di un eretico rimane definitivamente esclusa dalla Bolla Papale del 1559 di Papa Paolo IV, solennemente dichiarante che l’elezione di un eretico come Papa è nulla ed vuota.
BOLLA PAPALE DI Papa Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, 15/02/1559:
“1. … Rimembrando anche che dove il pericolo è maggiore esso deve essere contrattaccato più pienamente e più diligentemente, Noi ci siamo preoccupati onde evitare che i falsi profeti e gli altri, anche se dotati di giurisdizione solamente secolare, ingannino letalmente le anime dei semplici, trascinando assieme a loro nella perdizione, distruzione e dannazione innumerevoli genti affidate alla loro cura e governo, che sia in materie spirituali o temporali; Noi ci siamo anche preoccupati onde evitare che incomba su di Noi la testimonianza dell’abominio della desolazione, dettata da Daniele il profeta, nel luogo santo. In luce di ciò, il Nostro desiderio è stato quello di adempiere il Nostro dovere pastorale, sintantoché, con l’aiuto di Dio, Noi ne siamo capaci, di modo da arrestare le volpi occupantisi della distruzione della vigna del Signore e da trattenere i lupi dal gregge, onde evitare che Noi pariamo degli stolti cani da guardia, incapaci di abbaiare, ed onde evitare che Noi periamo con il malvagio fattore e che siamo comparati con l’avido…
6. In aggiunta, mediante questa Nostra costituzione, da rimanere attiva in perpetuo, Noi mettiamo in atto, determiniamo, decretiamo e definiamo che semmai in qualunque tempo apparisse che alcun vescovo, anche se agente come arcivescovo, patriarca o primato, od alcun cardinale della suddetta Romana Chiesa o, come già menzionato, alcun legato od anche il Romano Pontefice, avanti la sua promozione od elevazione a cardinale o Romano Pontefice, abbia deviato dalla Fede Cattolica o sia caduto in eresia:
(I) la promozione od elevazione, anche ove essa fosse stata incontestata e tale mediante il consenso unanime di tutti i cardinali, sarebbe nulla, vuota ed senza valore;
(II) essa non potrebbe acquisire validità, né sarebbe possibile affermare che essa abbia, quindi, acquisito validità, tramite l’accettazione dell’ufficio, della consacrazione, della susseguente autorità, né tramite il possesso dell’amministrazione, né tramite l’intronamento putativo di un Romano Pontefice o venerazione od obbedienza ad esso accordata da tutti, né tramite l’intervallo di alcun periodo di tempo nel situazione antistante;
(III) essa non potrebbe essere considerata parzialmente legittima in modo alcuno…
(IV) coloro, dunque, promossi od elevati verrebbero privati automaticamente, e senza la necessità di alcuna ulteriore dichiarazione, di tutta la dignità, posizione, onore, titolo, autorità, ufficio e potere…
10. Nessuno affatto, pertanto, può infrangere questo documento di Nostra approvazione, re-introduzione, sanzione, statuto e derogazione di volontà e decreti o mediante irosa presunzione contraddirlo. Se alcuno, tuttavia, presumesse di ciò fare che egli sappia la verità per la quale egli è destinato ad incorrere nell’ira di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo.
Avanzata in Roma a San Pietro nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1559, 15 Febbraio, nel quarto anno del Nostro Pontificato.
_________________________________